IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86; Viste le direttive n. 83/90/CEE del Consiglio del 7 febbraio 1983, n. 85/323/CEE del Consiglio del 12 giugno 1985, n. 85/325/CEE del Consiglio del 12 giugno 1985, n. 88/288/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988, che modificano la direttiva n. 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, nonche' la direttiva n. 86/587/CEE del Consiglio del 18 novembre 1986, che modifica l'allegato I della citata direttiva n. 64/433/CEE; Considerato che per l'attuazione delle predette direttive il Governo e' stato autorizzato a provvedere in via regolamentare, a norma del combinato disposto dell'art. 3 e dell'allegato C della legge 29 dicembre 1990, n. 428; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 1991, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; Ritenuta l'opportunita' di emanare le disposizioni occorrenti per assicurare l'attuazione delle direttive n. 83/90/CEE, n. 85/323/CEE, n. 85/325/CEE, numero 86/587/CEE e n. 88/288/CEE; Tenuto conto anche delle disposizioni contenute nell'art. 12 della direttiva n. 89/662/CEE; Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1073, recante attuazione della direttiva n. 64/433/CEE; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 giugno 1991; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Gli scambi tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunita' economica europea di carni fresche di animali domestici appartenenti alle specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina e dei solipedi domestici sono regolati dal presente regolamento.